Atto›Sez. IV
Art. 291
357 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. L' si applica al prezzo indicativo dei semi di girasole.
Per i semi di colza, di ravizzone, di soia e di lino, il prezzo indicativo o di obiettivo applicabile in Portogallo al 1 marzo 1986 è fissato in funzione della differenza esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Il prezzo indicativo o di obiettivo da applicare in Portogallo non può tuttavia essere superiore al prezzo comune.
2. Durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, i prezzi così fissati per il Portogallo vengono ravvicinati al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione. Il ravvicinamento si effettua in dieci fasi, applicando mutatis mutandis l'.
3. I prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e il prezzo minimo dei semi di soia, applicabili in Portogallo, sono derivati rispettivamente dal prezzo indicativo e dal prezzo di obiettivo di cui ai paragrafi 1 e 2, conformemente alle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato in questione.
4. Fino al 31 dicembre 1990 negli scambi di prodotti trasformati a base di oli vegetali destinati al consumo umano, ad eccezione di quelli a base di olio d'oliva, sono adottate misure appropriate per tener conto della differenza dei prezzi di questi oli in Portogallo e nella Comunità nella sua composizione attuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-291