Atto›Sez. IV
Art. 290
356 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Per l'olio d'oliva gli si applicano al prezzo di intervento.
2. Nel corso del periodo transitorio di dieci anni, il prezzo così fissato per il Portogallo viene ravvicinato al livello di prezzo comune ogni anno all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, secondo le modalità seguenti:
- fino all'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire" il prezzo in Portogallo viene ravvicinato ogni anno di un ventesimo della differenza iniziale esistente tra questo prezzo e il prezzo comune,
- a decorrere dall'entrata in vigore dell'adeguamento dell'"acquis communautaire", il prezzo in Portogallo viene corretto della differenza esistente tra il prezzo in questo stato membro e il prezzo comune applicabili prima di ogni ravvicinamento, divisa per il numero delle campagne rimanenti fino alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie; il prezzo risultante da questo calcolo viene adattato in proporzione all'eventuale modifica del prezzo comune per la campagna successiva.
3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall', paragrafo 2 del trattato CEE, constata che la condizione per l'applicazione del paragrafo 2, secondo trattino del presente articolo è soddisfatta. Il ravvicinamento del prezzo viene effettuato conformemente a quest'ultima disposizione, all'inizio della campagna successiva a tale costatazione.
4. L'importo compensativo risultante dall'applicazione dell' è corretto, se del caso, dell'incidenza della differenza esistente tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale e in Portogallo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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