Atto›Parte QUARTA›Titolo I
Art. 29
265 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Ai fini dell'applicazione dell', secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, il nuovo ordine stabilito dall' del presente atto si applicherà alla scadenza dei rimanenti periodi di rotazione secondo l'ordine degli stati membri stabilito dall' sopracitato nel testo vigente anteriormente all'adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-29