Art. 287
Atto

Art. 287

135 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. In deroga all', punto 3, lettera b) e all', negli scambi tra il Portogallo e i paesi terzi i prelievi o gli altri oneri all'importazione applicati nel quadro della politica agricola comune non sono ridotti degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione attuale. 2. Fin dall'inizio della seconda tappa, il divario tra gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all' e quelli presi in considerazione per il calcolo dell'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi è ridotto secondo lo stesso ritmo previsto dall', paragrafo 3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica l'elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che è preso in considerazione per il calcolo dell'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi per i prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-287