Art. 286
Atto

Art. 286

134 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Dall'inizio della seconda tappa le disposizioni seguenti sono applicabili in Portogallo: - l', paragrafo 1, fatti salvi gli e le disposizioni specifiche della sezione V concernenti taluni prodotti, - l'; le decisioni del Consiglio sono da adottare secondo la procedura prevista dall', paragrafo 2, - l', - l'; tuttavia, la data del 1 marzo 1986 è sostituita da quella dell'inizio della seconda tappa, - l'; tuttavia, la data del 31 dicembre 1987 è sostituita da quella del 31 dicembre del secondo anno della seconda tappa. 2. L'MCS di cui all' si applica alle condizioni previste dagli a decorrere dall'inizio della seconda tappa, fino al 31 dicembre 1995. L'elenco dei prodotti da sottoporre al MCS è stabilito prima della fine della prima tappa. Tale elenco può essere completato, secondo la procedura di cui all', nel corso dei primi due anni della seconda tappa. All'inizio di ciascun anno, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del MCS durante l'anno precedente. 3. Gli elementi fissi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione di cui all', paragrafi 1 e 2 sono soppressi gradualmente a decorrere dall'inizio della seconda tappa, secondo il seguente ritmo: - il 1 gennaio 1991, ciascun elemento fisso è ridotto all'83,3% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1992, ciascun elemento fisso è ridotto al 66,6% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1993, ciascun elemento fisso è ridotto al 49,9% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1994, ciascun elemento fisso è ridotto al 33,2% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1995, ciascun elemento fisso è ridotto al 16,5% dell'elemento fisso di base, - il 1 gennaio 1996, tutti gli elementi fissi sono soppressi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-286