Art. 284
Atto

Art. 284

132 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. A decorrere dalla seconda tappa, la regolamentazione comunitaria relativa ai prodotti di cui all' si applica pienamente, fatti salvi gli , l', paragrafo 1, gli articoli da 249 a 253, 255, 256, 268, 279, da 285 a 288, nonché le disposizioni specifiche della sezione V concernenti taluni prodotti. 2. Tuttavia, l'importo compensativo stabilito conformemente alle norme dell' è corretto, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali che la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-284