Art. 278
Atto

Art. 278

126 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. La Repubblica portoghese applica integralmente i dazi della tariffa doganale comune a decorrere dal 1 marzo 1986 per i prodotti di cui all', ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato XXV, per i quali la tariffa doganale comune viene applicata al più tardi all'inizio della seconda tappa. 2. Durante la prima tappa l', punto 4 è applicabile, mutatis mutandis, ai prodotti elencati nell'allegato XXV. Salvo disposizioni differenti del presente articolo o dell', punto 4, gli articoli da 197 a 201 sono del pari applicabili.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-278