Art. 277
Atto

Art. 277

125 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Per i prodotti di cui all' e fatti salvi gli articoli da 278 a 282, la Repubblica portoghese applica, dal 1 marzo 1986, la regolamentazione comunitaria relativa al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti provenienti da paesi terzi, come definita nell', paragrafo 3. 2. Tuttavia, i prelievi applicabili all'importazione sono, se del caso, maggiorati del divario esistente tra i prezzi applicabili in Portogallo ed i prezzi comuni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-277