Art. 274
Atto

Art. 274

122 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Fatta salva l'applicazione della clausola generale di salvaguardia di cui all', la Repubblica portoghese è autorizzata ad adottare misure di salvaguardia all'importazione dei prodotti di cui all' dagli stati membri attuali, alle condizioni e in base a criteri paragonabili a quelli esistenti nell'ambito di ciascuna organizzazione comune dei mercati per l'applicazione di misure di salvaguardia nei confronti dei paesi terzi. 2. La Repubblica portoghese notifica immediatamente queste misure alla Commissione per consentirle di fare, se del caso, osservazioni quanto alla fondatezza, alla natura e alla durata delle misure di salvaguardia decise. La presente procedura non pregiudica l'applicabilità delle vie di ricorso previste a norma del trattato CEE. 3. Nessuna misura di salvaguardia può essere adottata se allo stesso tempo almeno la stessa misura non è applicabile alle importazioni in Portogallo degli stessi prodotti in provenienza dai paesi terzi.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-274