Atto
Art. 272
120 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Durante la prima tappa, e fatti salvi l', paragrafo 2, lettera a) e l', la Comunità nella sua composizione attuale applica all'importazione dei prodotti di cui all' dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione.
2. Tuttavia, per i prodotti soggetti ad un regime comunitario di prelievi all'importazione, all'atto della fissazione dei prelievi applicabili ai prodotti importati dal Portogallo si tiene conto del ravvicinamento dei prezzi eventualmente effettuato e, se del caso, dell'incidenza degli aiuti nazionali concessi in Portogallo.
3. Negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale ed i paesi terzi, durante la prima tappa i dati relativi al mercato portoghese non vengono presi in considerazione per il calcolo dei prezzi comuni utilizzati per la fissazione degli importi riscossi all'importazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-272