Art. 270
Atto

Art. 270

118 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Durante la prima tappa la Repubblica portoghese applica all'importazione dei prodotti di cui all' dalla Comunità nella sua composizione attuale un sistema di parificazione dei prezzi o di protezione specifica quale il sistema previsto dalla normativa per l'importazione dai paesi terzi. Questo sistema è basato su criteri identici a quelli assunti dalla normativa comunitaria per stabilire i parametri di parificazione dei prezzi o del livello di protezione specifica. 2. Per quei prodotti di cui all' che non sono soggetti a restrizioni negli scambi tra il Portogallo e gli stati membri attuali o tra il Portogallo e i paesi terzi a norma, rispettivamente, degli , la Repubblica portoghese può applicare fino al 31 dicembre 1988 un sistema di informazione statistica preventiva all'importazione. Tuttavia, questo sistema, che comporta il rilascio di un documento nazionale all'importazione, deve prevedere il rilascio automatico di questo documento entro e non oltre un termine di quattro giorni lavorativi dalla data della presentazione della domanda; in mancanza di rilascio entro questo termine, l'importazione può essere effettuata liberamente. Nel quadro della relazione di cui all', paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, la Commissione presenta al Consiglio, se del caso, proposte per mantenere questo sistema durante il rimanente periodo della prima tappa per i prodotti per i quali ciò risulti necessario. 3. La Repubblica portoghese comunica alla Commissione, al più tardi tre mesi prima della data dell'adesione, le modalità dei sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione esamina questa comunicazione e la trasmette quindi agli altri stati membri.
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