Atto
Art. 268
116 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Fatto salvo il paragrafo 2, la Repubblica portoghese abolisce dal 1 marzo 1986 la riscossione di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente all'importazione di prodotti in provenienza dalla Comunità nella sua composizione attuale.
2. Per i prodotti di cui all' la cui importazione dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione attuale è sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni, in vista della progressiva abolizione di detti dazi durante la prima e la seconda tappa:
a) I dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale per i prodotti in provenienza dal Portogallo sono progressivamente aboliti secondo il ritmo seguente:
- il 1 marzo 1986 ogni dazio è ridotto all'88,9% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1987 ogni dazio è ridotto al 77,8% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 66,7% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 55,6% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 44,5% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 33,4% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1992 ogni dazio è ridotto al 22,3% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1993 ogni dazio è ridotto all'11,2% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1994 ogni dazio è abolito.
Tuttavia:
- per i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunità nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in tre fasi secondo il ritmo seguente:
- il 1 marzo 1986 ogni dazio è ridotto al 66,7% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1987 ogni dazio è ridotto al 33,4% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1988 ogni dazio è abolito;
- per i "vinhos verdes" e i vini del Dao, della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunità nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in quattro fasi uguali del 25%, successivamente alle date seguenti:
- il 1 marzo 1986,
- il 1 gennaio 1987,
- il 1 gennaio 1988,
- il 1 gennaio 1989;
- per gli altri vini assimilati ai "vqprd", della voce n. 22.05 della tariffa doganale comune, la Comunità nella sua composizione attuale riduce i suoi dazi di base in sei fasi secondo il seguente ritmo:
- il 1 marzo 1986 ogni dazio è ridotto all'83,3% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1987 ogni dazio è ridotto al 66,6% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 49,9% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 33,2% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 16,5% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1991 ogni dazio è abolito.
b) I dazi doganali all'importazione in Portogallo per i prodotti di cui all' in provenienza dalla Comunità nella sua composizione attuale sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- il 1 marzo 1986 ogni dazio è ridotto al 90,9% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1987 ogni dazio è ridotto all'81,8% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1988 ogni dazio è ridotto al 72,7% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1989 ogni dazio è ridotto al 63,6% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1990 ogni dazio è ridotto al 54,5% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1991 ogni dazio è ridotto al 45,4% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1992 ogni dazio e ridotto al 36,3% del dazio di >base,
- il 1 gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 27,2% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1994 ogni dazio è ridotto al 18,1% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1995 ogni dazio è ridotto al 9% del dazio di base,
- il 1 gennaio 1996 ogni dazio è abolito.
Tuttavia:
- se durante la prima tappa per un prodotto elencato nell'allegato XXIII il dazio che risulta dall'applicazione del comma precedente è, conformemente all', limitato al livello del dazio applicabile all'importazione in Portogallo dai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, e
- se questa situazione continua a sussistere all'inizio della seconda tappa, la progressiva abolizione del dazio residuo si effettua durante la seconda tappa a partire dal livello del dazio effettivamente applicato all'inizio della seconda tappa, secondo un ritmo da determinare.
3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 il dazio di base è quello definito all'.
Tuttavia:
- per l'applicazione del paragrafo 2, lettera b), ad eccezione del dazio di base applicabile per i prodotti elencati nell'allegato XXIII, il dazio di base non può essere superiore al livello del dazio della tariffa doganale comune;
- per i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate, per i "vinhos verdes" e per i vini del Dao i dazi di base sono quelli effettivamente applicati nel quadro dei contingenti tariffari applicati sotto il regime precedente. I contingenti tariffari applicati sotto tale regime precedente sono soppressi fin dal 1 marzo 1986.
4. L', punto 4 è applicabile, mutatis mutandis, durante il periodo di abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia, se per la Repubblica portoghese l', punto 4 prevede una decisione secondo la procedura prevista dal primo comma di detto punto, tale stato membro può agire senza questa procedura; in questo caso esso informa delle misure prese gli altri stati membri e la Commissione.
Salvo disposizioni differenti del presente articolo o dell', punto 4, gli articoli da 189 a 195 sono del pari applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-268