Atto
Art. 266
114 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Al più tardi prima della fine della prima tappa:
- la Commissione trasmette al Consiglio, se necessario, una relazione, corredata di proposte, sull'evoluzione della situazione in uno o più settori di cui all' rispetto agli obiettivi fissati per la durata della prima tappa,
- il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della >Commissione e previa consultazione dell'assemblea, decide sugli
eventuali adattamenti delle modalità di transizione all'interno del periodo massimo di dieci anni previsto per l'applicazione delle misure di transizione, per la durata strettamente necessaria per assicurare il funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il carattere automatico del passaggio dalla prima alla seconda tappa previsto dall', paragrafo 1 e non può condurre ad una modifica degli articoli da 371 a 375.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-266