Art. 263
Atto

Art. 263

111 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli obiettivi generali di cui all' sono: - un miglioramento sensibile delle condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Portogallo, - un miglioramento globale della situazione strutturale del settore agricolo portoghese. 2. Per agevolare la realizzazione degli obiettivi generali, le misure seguenti si applicano ai prodotti di cui all': a) attuazione, dal periodo intermedio, di misure concrete di preparazione in vista dell'introduzione e dall'applicazione dell'"acquis communautaire", in particolare in materia di strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione nonché in materia di organizzazioni di produttori; b) applicazione in Portogallo, dalla data dell'adesione, della normativa comunitaria nel campo socio-strutturale, compresa quella concernente le organizzazioni di produttori; c) estensione a favore del Portogallo, nel quadro della normativa di cui alla lettera b), delle disposizioni specifiche più favorevoli esistenti a tale data nella normativa comunitaria orizzontale a favore delle zone più svantaggiate della Comunità nella sua composizione attuale; d) inoltre, attuazione di azioni strutturali a favore del Portogallo sotto forma di un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura portoghese. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall', adotta, se necessario, le misure o le modalità delle misure di cui al primo comma.
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