Atto
Art. 263
111 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli obiettivi generali di cui all' sono:
- un miglioramento sensibile delle condizioni di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Portogallo,
- un miglioramento globale della situazione strutturale del settore agricolo portoghese.
2. Per agevolare la realizzazione degli obiettivi generali, le misure seguenti si applicano ai prodotti di cui all':
a) attuazione, dal periodo intermedio, di misure concrete di preparazione in vista dell'introduzione e dall'applicazione dell'"acquis communautaire", in particolare in materia di strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione nonché in materia di organizzazioni di produttori;
b) applicazione in Portogallo, dalla data dell'adesione, della normativa comunitaria nel campo socio-strutturale, compresa quella concernente le organizzazioni di produttori;
c) estensione a favore del Portogallo, nel quadro della normativa di cui alla lettera b), delle disposizioni specifiche più favorevoli esistenti a tale data nella normativa comunitaria orizzontale a favore delle zone più svantaggiate della Comunità nella sua composizione attuale;
d) inoltre, attuazione di azioni strutturali a favore del Portogallo sotto forma di un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura portoghese.
Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall', adotta, se necessario, le misure o le modalità delle misure di cui al primo comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-263