Art. 262
Atto

Art. 262

110 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Per permettere all'agricoltura portoghese di integrarsi in modo armonioso, alla fine della prima tappa, nel quadro della politica agricola comune, la Repubblica portoghese adatterà progressivamente l'organizzazione del proprio mercato secondo taluni obiettivi generali completati da obiettivi specifici variabili per settore interessato.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-262