Art. 258
Atto

Art. 258

108 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune e non specificate nel presente atto di adesione, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione, secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al più presto alla data dell'adesione. 2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono quelle menzionate agli , paragrafo 2 e all'. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, deliberando secondo la procedura prevista dall', paragrafo 1, adottano le misure transitorie di cui al paragrafo 1 del presente articolo a seconda che gli atti iniziali cui si riferiscono siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste istituzioni.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-258