Art. 256
Atto

Art. 256

106 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall', adotta il regime che la Repubblica portoghese applica nei confronti del Regno di Spagna. 2. Le misure rese necessarie negli scambi tra i nuovi stati membri e la Comunità nella sua composizione attuale per l'applicazione del regime di cui al paragrafo 1 sono adottate, secondo i casi, nelle condizioni previste dall' o secondo la procedura prevista dall', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-256