Atto
Art. 248
98 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. In casi eccezionali debitamente giustificati la Repubblica portoghese può essere autorizzata a reintrodurre, a carico del proprio bilancio, aiuti temporanei alla produzione, a condizione che tali aiuti siano stati concessi sotto il regime nazionale precedente e che si riveli che la loro soppressione prima dell'adesione ha avuto conseguenze gravi al livello della produzione.
2. Gli aiuti nazionali di cui al paragrafo 1 possono essere reintrodotti soltanto a titolo transitorio e, di norma, degressivo al più tardi fino alla fine del periodo d'applicazione delle misure transitorie.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure eventualmente necessarie, le quali dovranno comprendere le stesse modalità e gli stessi elementi di quelli previsti all', paragrafo 2.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-248