Atto
Art. 245
95 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Fino al 31 dicembre 1992 la Repubblica portoghese può applicare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato XXI dai paesi terzi.
2. a) Le restrizioni quantitative di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti annui aperti senza discriminazioni tra gli operatori economici.
b) Il contingente iniziale nel 1986 per ciascun prodotto, espresso secondo i casi in volume o in ECU, è fissato:
- al 3% della media della produzione portoghese nel corso degli ultimi tre anni prima dell'adesione per i quali siano disponibili delle statistiche,
- oppure, se questo criterio conduce ad un volume o un importo più elevato, alla media delle importazioni portoghesi effettuate nel corso degli ultimi tre anni prima dell'adesione per i quali siano disponibili delle statistiche.
3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 20% all'inizio di ogni anno per i contingenti espressi in valore e del 15% all'inizio di ogni anno per i contingenti espressi in volume.
L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sulla cifra totale così ottenuta.
4. Se nel corso di due anni consecutivi le importazioni in Portogallo sono inferiori al 90% del contingente annuo aperto, sono abolite le restrizioni quantitative vigenti in Portogallo.
5. Per il periodo dal 1 marzo al 31 dicembre 1986 il contingente applicabile è pari al contingente iniziale diminuito di un sesto.
Storico versioni
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