Art. 237
Atto

Art. 237

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In vigore dal 29 dic 1985
1. Qualora alla data dell'adesione si constati che la differenza tra il livello del prezzo di un prodotto in Portogallo e quello del prezzo comune e minima, il prezzo comune può essere applicato in Portogallo per tale prodotto. 2. La differenza di cui al paragrafo 1 è considerata minima se è inferiore o uguale al 3% del prezzo comune.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-237