Art. 235
AttoSez. II

Art. 235

321 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i prodotti agricoli di cui all', ad eccezione di quelli di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-235