Art. 229
AttoSez. II

Art. 229

317 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
La Repubblica portoghese può differire fino al 31 dicembre 1990 la liberalizzazione delle operazioni comprese nella rubrica IV, punti B 1 e 3 dell'elenco B allegato alle direttive di cui all', effettuate da persone residenti in Portogallo. Tuttavia, le operazioni su titoli emessi dalle Comunità europee e dalla Banca europea per gli investimenti, effettuate da persone residenti in Portogallo, sono oggetto di una liberalizzazione progressiva nel corso di questo periodo, secondo le seguenti modalità: - dal 1 gennaio 1986, il massimale di liberalizzazione per la sottoscrizione di questi titoli è fissato a 15 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1987, questo massimale è fissato a 18 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1988, questo massimale è fissato a 21 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1989, questo massimale è fissato a 24 milioni di ECU, - dal 1 gennaio 1990, questo massimale è fissato a 27 milioni di ECU.
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