Art. 228
AttoSez. II

Art. 228

316 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. La Repubblica portoghese può mantenere, fino al 31 dicembre 1990 e secondo le condizioni definite al paragrafo 2, restrizioni alle operazioni di cui alla rubrica X, punti B, C, D, E, F e H dell'elenco A allegato alle direttive di cui all', effettuate a destinazione degli altri stati membri. 2. Al 1 gennaio 1986 i trasferimenti sono liberalizzati a concorrenza di 25.000 ECU per le operazioni di cui ai punti C, D e F di 10.000 ECU per le operazioni di cui ai punti B, E e H. Ciascuno di questi importi è fissato rispettivamente: - al 1 gennaio 1987 a 30.000 e a 12.000 ECU, - al 1 gennaio 1988 a 35.000 e a 14.000 ECU, - al 1 gennaio 1989 a 40.000 e a 16.000 ECU, - al 1 gennaio 1990 a 45.000 e a 18.000 ECU.
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