Atto›Sez. II
Art. 221
309 / 469In vigore dal 29 dic 1985
La Repubblica portoghese può mantenere restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi:
- fino al 31 dicembre 1988, per le attività che rientrano nel settore delle agenzie di viaggio e di turismo;
- fino al 31 dicembre 1990, per le attività che rientrano nel settore del cinema.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-221