Art. 221
AttoSez. II

Art. 221

309 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
La Repubblica portoghese può mantenere restrizioni al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi: - fino al 31 dicembre 1988, per le attività che rientrano nel settore delle agenzie di viaggio e di turismo; - fino al 31 dicembre 1990, per le attività che rientrano nel settore del cinema.
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