Art. 220
AttoCapo 2Sez. I

Art. 220

208 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Fino all'entrata in vigore della soluzione uniforme per tutti gli stati membri, di cui all' del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ma non oltre il 31 dicembre 1988, gli , paragrafi 1 e 3, 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché gli del regolamento (CEE) 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applicano ai lavoratori portoghesi occupati in uno stato membro che non sia il Portogallo, i cui membri della famiglia risiedono in Portogallo. Gli , paragrafo 2, 74, paragrafo 2, 75, paragrafo 2 e 94, paragrafo 9 del regolamento (CEE) 1408/71, nonché gli del regolamento (CEE) n. 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori. Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni della legislazione di uno stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia. 2. Nonostante l' del regolamento (CEE) 1408/71, durante il periodo di cui al paragrafo 1 rimangono applicabili ai lavoratori portoghesi le seguenti disposizioni delle convenzioni sulla sicurezza sociale: a) Portogallo - Belgio - , paragrafo 2 della convenzione generale del 14 settembre 1970, - dell'accordo amministrativo dei 14 settembre 1970; b) Portogallo - Germania - , paragrafi 1, 2 e 3 della convenzione del 6 novembre 1964, nel testo di cui all' dell'accordo modificatore del 30 settembre 1974; c) Portogallo - Spagna - della convenzione generale dell'11 giugno 1969, - dell'accordo amministrativo del 22 maggio 1970; d) Portogallo - Lussemburgo - della convenzione del 12 febbraio 1965, nel testo di cui all' della seconda clausola addizionale, del 20 maggio 1977, - della seconda clausola addizionale, del 21 maggio 1979, all'accordo amministrativo generale del 20 ottobre 1966; e) Portogallo - Paesi Bassi - , paragrafo 2 della convenzione del 19 luglio 1979, - dell'accordo amministrativo del 9 maggio 1980.
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