Art. 219
AttoCapo 2Sez. I

Art. 219

207 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
La Repubblica portoghese e gli altri stati membri, assistiti dalla Commissione, prendono le misure necessarie affinché, al più tardi il 1 gennaio 1993, possa essere estesa al Portogallo l'applicazione della decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, concernente il sistema uniforme stabilito in applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, sistema denominato "Sedoc", e la decisione della commissione, del 14 dicembre 1972, concernente lo "schema comunitario" per la raccolta e la diffusione delle informazioni di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio.
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