Art. 216
AttoCapo 2Sez. I

Art. 216

204 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità sono applicabili soltanto dal 1 gennaio 1993 in Portogallo nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e negli altri stati membri nei confronti dei cittadini portoghesi. La Repubblica portoghese e gli altri stati membri hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1992, rispettivamente nei confronti dei cittadini degli altri stati membri e dei cittadini portoghesi, le norme nazionali o risultanti da accordi bilaterali, per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva. Tuttavia la Repubblica portoghese ed il Granducato del Lussemburgo hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1995 le norme nazionali di cui al comma precedente vigenti alla data della firma del presente atto, rispettivamente nei confronti dei cittadini lussemburghesi e dei cittadini portoghesi. 2. Dal 1 gennaio 1991 il Consiglio, su relazione della Commissione, procede ad un esame del risultato dell'applicazione delle misure di deroga di cui al paragrafo 1. Al termine di questo esame il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare, in base a nuovi dati, disposizioni destinate ad adattare dette misure.
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