Atto›Sez. II
Art. 205
304 / 469In vigore dal 29 dic 1985
In deroga all', la Repubblica portoghese abolisce lo scarto discriminante esistente tra il tasso di rimborso, da parte degli organismi di sicurezza sociale, dei medicinali prodotti in Portogallo e il tasso di rimborso dei medicinali importati dagli stati membri attuali, in tre tappe annue di portata uguale, alle seguenti date:
- 1 gennaio 1987,
- 1 gennaio 1988,
- 1 gennaio 1989.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-205