Atto›Sez. II
Art. 204
303 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. In deroga all', fino al 31 dicembre 1988 la Repubblica portoghese può continuare ad esigere a scopi esclusivamente statistici, all'importazione e all'esportazione, la registrazione preventiva dei prodotti diversi da quelli compresi nell'allegato II del trattato CEE e dei prodotti che rientrano nel trattato CECA.
2. Il modulo di registrazione è rilasciato automaticamente entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della domanda. In mancanza del rilascio entro questo termine, le merci in questione possono essere liberamente importate o esportate.
3. Dal momento dell'adesione, la condizione di una preventiva iscrizione dell'importatore o dell'esportatore è abolita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-204