Art. 200
AttoTitolo IIICapo ISez. I

Art. 200

390 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Per i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato XVIII i dazi di base per il ravvicinamento verso la tariffa doganale comune e verso la tariffa unificata CECA sono i dazi risultanti dall'applicazione da parte della Repubblica portoghese, il 1 gennaio 1985, delle esenzioni tariffarie (sospensioni totali) e delle riduzioni tariffarie (sospensioni parziali). 2. A decorrere dal 1 marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base di cui al paragrafo 1 ei dazi della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA secondo il ritmo stabilito all'. 3. La Repubblica portoghese può rinunciare alla sospensione tariffaria o riprendere più rapidamente l'aliquota della tariffa doganale comune. 4. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese non applica più nessun dazio doganale residuo ai prodotti in questione importati dalla Comunità nella sua composizione attuale e nessun dazio doganale sarà reintrodotto nei confronti della Comunità per questi prodotti. 5. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese applica senza discriminazioni le esenzioni e riduzioni tariffarie gradualmente ravvicinate alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA.
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