Art. 19
AttoCapo 4

Art. 19

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In vigore dal 29 dic 1985
Il testo dell'articolo 32-ter, secondo e terzo comma del trattato CECA, dell', secondo e terzo comma del trattato CEE e dell', secondo e terzo comma del trattato CEEA è sostituito dal testo seguente: "Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente sette e sei giudici. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta tre avvocati generali".
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-19