Art. 187
AttoCapo 6

Art. 187

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In vigore dal 29 dic 1985
L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto è integralmente dovuto dal 1 gennaio 1986. Questo importo è calcolato e verificato come se le Isole Canarie e Ceuta e Melilla fossero incluse nel campo d'applicazione territoriale della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. La Comunità restituisce al Regno di Spagna a titolo delle spese del bilancio generale delle Comunità europee, nel mese successivo a quello in cui esso è messo a disposizione dalla Commissione, una parte dell'importo dei versamenti a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, secondo le seguenti modalità: - 87% nel 1986, - 70% nel 1987, - 55% nel 1988, - 40% nel 1989, - 25% nel 1990, - 5% nel 1991. La percentuale di questa restituzione degressiva non si applica all'importo corrispondente alla quota che incombe alla Spagna per il finanziamento della deduzione prevista a favore del Regno Unito dall', paragrafo 3, lettere b) e c) della decisione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
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