Atto›Sez. III
Art. 183
340 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Dal 1 gennaio 1986 il Regno di Spagna applica l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, nonché gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunità nel quadro di tale accordo o con altri paesi terzi. I protocolli di adattamento di detti accordi sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi che sono parte degli accordi stessi, al fine di prevedere una limitazione volontaria delle esportazioni verso la Spagna in caso di prodotti e di origini per i quali vi siano limitazioni alle esportazioni nella Comunità.
2. Qualora detti protocolli non fossero conclusi al 1 gennaio 1986, la Comunità prende le misure destinate a porre rimedio a tale situazione e relative agli accorgimenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.
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