Art. 18
AttoCapo 4

Art. 18

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In vigore dal 29 dic 1985
Il testo dell'articolo 32 bis, primo comma del trattato CECA, dell', primo comma del trattato CEE e dell', primo comma del trattato CEEA è sostituito dal testo seguente: "La Corte di giustizia è assistita da sei avvocati generali".
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