Art. 170
AttoSez. IV

Art. 170

352 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi di cui all' è instaurato un sistema di sorveglianza, basato su prezzi di riferimento applicabili: - alle importazioni di sardine dell'Atlantico nella Comunità nella sua composizione attuale in provenienza dalla Spagna, - alle importazioni di acciughe in Spagna in provenienza dagli altri stati membri della Comunità. 2. Ad ogni tappa del ravvicinamento dei prezzi, i prezzi di riferimento di cui al paragrafo 1 sono fissati al livello dei prezzi di ritiro applicabili, rispettivamente, in Spagna per le acciughe e negli altri stati membri per le sardine del Mediterraneo. 3. In caso di perturbazione del mercato causata da importazioni di cui al paragrafo 1 effettuate a prezzi inferiori ai prezzi di riferimento, misure analoghe a quelle previste dall' del regolamento (CEE) n. 3796/81 potranno essere prese secondo la procedura prevista dall' di detto regolamento. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 3796/81.
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