Atto›Sez. IV
Art. 169
351 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. I prezzi di orientamento applicabili in Spagna alle sardine dell'Atlantico e alle acciughe e i prezzi di orientamento applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale formano oggetto di un ravvicinamento conformemente ai paragrafi 2 e 3; il primo ravvicinamento ha luogo il 1 marzo 1986.
2. Per quanto concerne le sardine dell'Atlantico, i prezzi di orientamento applicabili in Spagna, da un lato, e nella Comunità nella sua composizione attuale, dall'altro, formano oggetto di ravvicinamento, in dieci tappe annue, al livello del prezzo di orientamento delle sardine del Mediterraneo, sulla base dei prezzi del 1984, successivamente di un decimo, di un nono, di un ottavo, di un settimo, di un sesto, di un quinto, di un quarto, di un terzo e della metà della differenza tra questi prezzi di orientamento applicabili prima di ciascun ravvicinamento; i prezzi che risultano da questo calcolo sono modulati proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del decimo ravvicinamento è applicato il prezzo comune.
3. Per quanto concerne le acciughe, i prezzi di orientamento rispettivamente applicabili per la Spagna e per gli altri stati membri formano oggetto di un ravvicinamento in cinque tappe annue, successivamente di un quinto, di un quarto, di un terzo e della metà della differenza tra questi prezzi di orientamento: questo ravvicinamento è applicato per metà a ciascuno di questi prezzi mediante aumento del prezzo inferiore e riduzione del prezzo superiore; il prezzo che risulta da questo calcolo è modulato proporzionalmente all'eventuale adattamento del prezzo di orientamento per la campagna successiva; a decorrere dalla data del quinto ravvicinamento è applicato il prezzo comune.
Storico versioni
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