Atto›Sez. III
Art. 168
339 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Gli esoneri, le sospensioni o i contingenti tariffari concessi
dal Regno di Spagna per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche della Spagna e di altri paesi sono soppressi nel corso di un periodo di sette anni, nel modo seguente:
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| Quantità globali |
Periodo di apertura dei contingenti| autorizzate | Diminuzione
| a dazio nullo (t) | (in%)
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dal 1 marzo al 31 dicembre 1986 | 66300 |
dal 1 gennaio al 31 dicembre 1987 | 62985 | 5
dal 1 gennaio al 31 dicembre 1988 | 56355 | 10,5
dal 1 gennaio al 31 dicembre 1989 | 46410 | 17,6
dal 1 gennaio al 31 dicembre 1990 | 34808 | 24,9
dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 | 23206 | 33,3
dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992 | 11603 | 50
a decorrere dal 1 gennaio 1993 | 0 | 100
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2. All'interno delle quantità globali autorizzate annualmente, la ripartizione dei contingenti per prodotto o gruppo di prodotti è effettuata proporzionalmente secondo la ripartizione esistente nel 1983.
3. I prodotti importati sotto questo regime non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell' del trattato CEE se essi vengono riesportati in un altro stato membro.
4. Possono beneficiare delle misure previste dal presente articolo soltanto i prodotti delle imprese comuni e delle navi impiegate da queste imprese il cui elenco figura nell'allegato XII.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le quantità annue dei contingenti per voce o sottovoce della tariffa doganale comune, sono adottate secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 3796/81.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-168