Art. 161
AttoSez. II

Art. 161

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In vigore dal 29 dic 1985
1. La quota del TAC delle specie soggette ai TAC e alle quote da attribuire alla Spagna è fissata, per specie e per zona, nel modo seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 2. In supplemento alla quota dei TAC di nasello di cui al paragrafo 1, lettera a), durante un periodo di 3 anni a decorrere dal 1 gennaio 1986 viene attribuito ogni anno un quantitativo forfettario supplementare di 4500 tonnellate. Qualora il livello globale di questi TAC superi 45000 tonnellate, questo quantitativo forfettario supplementare viene ridotto in modo da completare il livello della quota globale attribuita alla Spagna a concorrenza di 18000 tonnellate. 3. La quota da attribuire alla Spagna delle specie soggette a TAC senza ripartizione di quote è fissata forfettariamente, per specie e per zona, nel modo seguente: +----------------+-----------------------------+-------------------+ | Specie | Zona CIEM | Quota della Spagna| +----------------+-----------------------------+-------------------+ |a) Melu | Vb, VI, VII, VIII a, b, d | 30000 tonnellate| +----------------+-----------------------------+-------------------+ |b) Suro | Vb, VI, VII, VIII a, b, d | 31000 tonnellate| +----------------+-----------------------------+-------------------+ 4. Le possibilità di pesca determinate per la Spagna e le quote che ne risultano per gli altri stati membri della Comunità sono fissate ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986, conformemente all' del regolamento (CEE) n° 170/83.
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