Atto›Sez. II
Art. 158
288 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Trecento navi determinate con le loro caratteristiche tecniche nell'elenco nominativo che figura nell'allegato IX, qui di seguito denominato "elenco di base", possono essere autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle divisioni CIEM Vb, VI, VII, VIII a, b, d, esclusa, durante il periodo tra la data dell'adesione e il 31 dicembre 1995, la zona situata a sud di 56° 30° latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50° 30° latitudine nord.
2. Soltanto 150 navi tipo, di cui cinque addette unicamente alla pesca delle specie diverse da quelle demersali, indicate nell'elenco di base, sono autorizzate ad esercitare simultaneamente la loro attività di pesca, a condizione che figurino su un elenco periodico adottato dalla Commissione, entro un limite di:
a) 23 nelle divisioni CIEM Vb e VI,
b) 70 nella divisione CIEM VII,
c) 57 nella divisione CIEM VIII a, b, d.
Per nave tipo s'intende una nave con potenza al freno uguale a 700 cavalli (BHP). Il tasso di conversione per le navi con un'altra potenza sono i seguenti:
- inferiore a 300 HP: 0,57,
- uguale o superiore a 300 HP, ma inferiore a 400 HP: 0,76,
- uguale o superiore a 400 HP, ma inferiore a 500 HP: 0,85,
- uguale o superiore a 500 HP, ma inferiore a 600 HP: 0,90,
- uguale o superiore a 600 HP, ma inferiore a 700 HP: 0,96,
- uguale o superiore a 700 HP, ma inferiore a 800 HP: 1,00,
- uguale o superiore a 800 HP, ma inferiore a 1000 HP: 1,07,
- uguale o superiore a 1000 HP, ma inferiore a 1200 HP: 1,11,
- superiore a 1200 HP: 2,25,
- palangari diversi da quelli di cui all', lettera
b): 1,00,
- palangari diversi da quelli di cui all', lettera b) e equipaggiati di un dispositivo per la pastura automatica o per il sollevamento meccanico del palamite: 2,00.
Ai fini dell'applicazione di questi tassi di conversione alle navi che esercitano le operazioni di pesca dette "parejas" e "trios", le potenze dei motori delle navi partecipanti vengono addizionate.
3. Gli eventuali adattamenti dell'elenco di base, a seguito della messa fuori servizio, prima dell'adesione, di una nave per motivi di forza maggiore, sono adottati al più tardi il 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 170/83. Questi adattamenti non possono concernere il numero delle navi e la loro ripartizione tra ciascuna delle categorie nè comportare un aumento del tonnellaggio globale o della potenza totale per ciascuna di queste, inoltre, le navi designate in sostituzione possono essere scelte soltanto fra quelle che figurano nell'elenco dell'allegato X.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-158