Art. 154
AttoCapo 4Sez. I

Art. 154

217 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto sono applicabili al settore della pesca. 2. L', paragrafo 2 e l' sono applicabili ai prodotti della pesca.
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