Atto›Capo 4›Sez. I
Art. 154
217 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le regole previste dal presente atto sono applicabili al settore della pesca.
2. L', paragrafo 2 e l' sono applicabili ai prodotti della pesca.
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