Art. 152
Atto

Art. 152

84 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Durante la seconda fase, viene istituito un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale di ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi. 2. Tale meccanismo è disciplinato dalle seguenti norme: a) Viene effettuato un confronto tra un prezzo d'offerta del prodotto spagnolo, calcolato come indicato alla lettera b), e un prezzo d'offerta comunitario. Quest'ultimo prezzo viene calcolato annualmente: - basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno stato membro della Comunità nella sua composizione attuale, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità, - tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione. I suddetti prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario. Il prezzo d'offerta comunitario non può essere superiore al livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi. b) Il prezzo d'offerta spagnolo è calcolato per ciascun giorno di mercato, basandosi sui corsi rappresentativi constatati o calcolati a livello di importatore grossista nella Comunità nella sua composizione attuale. Per un prodotto proveniente dalla Spagna, il prezzo corrisponde al corso rappresentativo più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per almeno il 30% dei quantitativi di tale provenienza commercializzati sull'insieme dei mercati rappresentativi i cui corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono calcolati previa sottrazione: - del dazio doganale calcolato conformemente alla lettera c), - dell'importo correttore eventualmente applicato conformemente alla lettera d). c) Il dazio doganale da sottrarre dai corsi del prodotto spagnolo corrisponde al dazio della tariffa doganale comune ridotto progressivamente, ogni anno all'inizio della campagna, di un sesto del proprio importo; tuttavia, per il 1990 la riduzione si effettua il 1 gennaio. d) Se il prezzo del prodotto spagnolo, calcolato conformemente alla lettera b), è inferiore al prezzo d'offerta comunitario di cui alla lettera a), al momento dell'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale un importo correttore pari alla differenza fra questi due prezzi viene riscosso dallo stato membro importatore. e) La riscossione dell'importo correttore avviene fino al momento in cui le constatazioni effettuate rivelino che il prezzo del prodotto spagnolo è pari o superiore al prezzo comunitario di cui alla lettera a). 3. Qualora il mercato spagnolo risulti perturbato dalle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale, possono essere decise misure adeguate, che possono prevedere, in particolare, l'applicazione di un importo correttore secondo modalità da determinare, per quanto riguarda le importazioni in Spagna di ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale, per i quali sia stato fissato un prezzo di riferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-152