Art. 138
Atto

Art. 138

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In vigore dal 29 dic 1985
Durante la prima fase, il Regno di Spagna non concede, in linea di massima, aiuti o sovvenzioni all'esportazione per i prodotti di cui all' esportati negli stati membri attuali. Tuttavia, qualora aiuti o sovvenzioni del genere risultino necessari, il loro importo può corrispondere al massimo al divario tra i prezzi istituzionali o, in mancanza, tra i prezzi constatati in Spagna e nella Comunità nella sua composizione attuale e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali. La fissazione di tali aiuti o sovvenzioni può avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-138