Atto
Art. 134
66 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi generali, la Commissione elabora, durante il periodo transitorio, un programma d'azione in stretta collaborazione con le autorità spagnole.
2. In seguito, la Commissione seguirà accuratamente l'evoluzione della situazione in Spagna, tenendo conto:
- dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi fissati.
- dei risultati ottenuti mediante l'attuazione delle misure strutturali orizzontali o specifiche.
3. La Commissione esprime il proprio parere su tale evoluzione in relazioni da trasmettere al Consiglio:
- al termine del periodo interinale, al fine di redigere un bilancio dell'evoluzione compiuta prima della data dell'adesione
- tempestivamente, prima della fine del quarto anno dall'adesione,
- in qualsiasi altro momento, qualora lo ritenga utile o necessario.
4. Tenendo conto in particolare delle deliberazioni del Consiglio sulle relazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione può, se necessario, formulare raccomandazioni al Regno di Spagna sulle azioni che dovrebbero essere intraprese per realizzare gli obiettivi in questione.
Storico versioni
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