Art. 132
Atto

Art. 132

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In vigore dal 29 dic 1985
1. Durante la prima fase, il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere, per i prodotti di cui all', la regolamentazione vigente sotto il precedente regime nazionale per l'organizzazione del proprio mercato interno agricolo, alle condizioni previste dagli . 2. Pertanto, in deroga all', l'applicazione in Spagna della regolamentazione comunitaria relativa all'organizzazione del mercato interno è differita fino al termine della prima fase. È inoltre differita, fino al termine e della prima fase, l'applicazione alla Comunità nella sua composizione attuale e al Regno di Spagna delle modifiche apportate alla regolamentazione comunitaria a norma dell'.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-132