Art. 13
AttoCapo 2

Art. 13

195 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Il testo dell', quarto comma del trattato CECA è sostituito dal testo seguente: "Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorità e dal Consiglio deliberante a maggioranza di dieci dodicesimi dei suoi membri e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea".
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