Art. 124
Atto

Art. 124

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In vigore dal 29 dic 1985
Ai fini dell'applicazione, fino al termine della campagna 1989/1990, della distillazione obbligatoria di cui all' del regolamento (CEE) n. 337/79, il volume totale delle produzioni medie di vini da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola destinati alla vinificazione, ottenuti nelle varie regioni di produzione in Spagna durante le tre campagne consecutive di riferimento, è fissato a 27,5 milioni di ettolitri.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-124