Atto
Art. 118
51 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Per i prodotti che beneficiano del regime di aiuti previsto dall' del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, si applicano in Spagna le seguenti disposizioni:
1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all', il prezzo minimo di cui all' del regolamento (CEE) n. 516/77 è fissato in base:
- al prezzo fissato in Spagna sotto il regime nazionale precedente per il prodotto destinato alla trasformazione, o
- in mancanza di tale prezzo, ai prezzi pagati in Spagna ai produttori per il prodotto destinato alla trasformazione, constatati durante un periodo rappresentativo da determinare.
2. Qualora il prezzo minimo di cui al punto 1:
- sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in Spagna è modificato, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione successiva all'adesione, secondo le modalità previste dall',
- sia superiore al prezzo comune, quest'ultimo prezzo viene adottato per la Spagna fin dal momento dell'adesione.
3. a) Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, per i prodotti trasformati a base di pomodoro l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Spagna è derivato dall'aiuto calcolato per la Comunità nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi al produttore risultante dall'applicazione del paragrafo 2, prima che quest'ultimo aiuto venga eventualmente ridotto in seguito al superamento del limite di garanzia fissato per tali prodotti nella Comunità nella sua composizione attuale.
In caso di superamento del limite nella Comunità nella sua composizione attuale, e qualora risulti necessario per garantire condizioni normali di concorrenza tra le industrie spagnole e quelle della Comunità, viene deciso, secondo la procedura prevista dall' del regolamento (CEE) n. 516/77, che un importo compensativo, al massimo pari alla differenza esistente tra l'aiuto fissato per la Spagna e quello che sarebbe stato derivato dall'aiuto comunitario fissato, sarà applicato, conformemente all', punto 3, lettera a) e riscosso dal Regno di Spagna all'esportazione nei paesi terzi. Tuttavia, alla scadenza del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1320/85, non viene riscosso alcun importo compensativo allorchè sia provato che il prodotto spagnolo non ha beneficiato dell'aiuto comunitario concesso in Spagna.
In nessun caso, l'aiuto applicabile in Spagna può superare l'importo dell'aiuto concesso nella Comunità nella sua composizione attuale.
b) Durante le prime quattro campagne successive all'adesione, la concessione dell'aiuto comunitario in Spagna è limitata, per ciascuna campagna, ad un quantitativo di >prodotti trasformati
corrispondente ad un volume di pomodori freschi pari a:
- 370.000 tonnellate per la produzione di concentrato di pomodoro,
- 209.000 tonnellate per la produzione di pomodori pelati interi,
- 88.000 tonnellate per la fabbricazione di altri prodotti a base di pomodoro.
Al termine di questo periodo, i quantitativi sopra fissati, adattati in funzione dell'eventuale modifica dei limiti comunitari, registrati durante il periodo in questione, sono presi in considerazione per la fissazione dei limiti comunitari.
4. Durante la quinta e sesta campagna successive all'adesione, per i prodotti a base di pomodoro, nonché per gli altri prodotti, durante le sei campagne successive all'adesione, l'importo dell'aiuto comunitario concesso in Spagna è derivato dall'aiuto fissato per la Comunità nella sua composizione attuale, tenendo conto della differenza dei prezzi minimi risultante dall'applicazione del punto 2.
Tuttavia, per i prodotti diversi da quelli a base di pomodoro, e qualora le spese di trasformazione constatate in Spagna per un prodotto, durante un periodo rappresentativo da determinare, alle condizioni del precedente regime nazionale, risultino inferiori di almeno il 10% alle spese di trasformazione valide nella Comunità nella sua composizione attuale, l'aiuto concesso in Spagna per tale prodotto è derivato tenendo conto parimenti della differenza tra le spese di trasformazione constatate.
Le spese di trasformazione constatate in Spagna vengono progressivamente ravvicinate alle spese constatate nella Comunità nella sua composizione attuale, secondo le medesime norme già previste dall' per il ravvicinamento dei prezzi.
5. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Spagna dall'inizio della settima campagna di commercializzazione successiva all'adesione.
6. Per le pesche sciroppate, durante le prime quattro campagne successive all'adesione, la concessione dell'aiuto comunitario in Spagna è limitata ad un quantitativo di 80.000 tonnellate, peso netto, di prodotto finito.
7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il prezzo minimo, le spese di trasformazione e l'aiuto validi nella Comunità nella sua composizione attuale si riferiscono agli importi validi nella Comunità nella sua composizione attuale, esclusa la Grecia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-118