Art. 117
Atto

Art. 117

50 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
1. Nel settore del riso, gli si applicano al prezzo d'intervento del risone. 2. L'importo compensativo per il riso semigreggio è quello applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE. 3. L'importo compensativo per il riso lavorato è quello applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE. 4. L'importo compensativo per il riso semilavorato è quello applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' del regolamento n. 467/67/CEE. 5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, è derivato da quello applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare. 6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza esistente fra il prezzo di approvvigionamento in Spagna e il prezzo di entrata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-117