Art. 11
AttoCapo 2

Art. 11

193 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Il testo dell', secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dal testo seguente; "La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli stati membri: - durante un primo ciclo di sei anni: Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito; - durante il successivo ciclo di sei anni: Danimarca, Belgio, Grecia, Repubblica federale di Germania, Francia, Spagna, Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Portogallo".
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