Art. 10
AttoParte SECONDATitolo ICapo 1

Art. 10

192 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
Il testo dell' dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom è sostituito dal testo seguente: " Il numero dei rappresentanti eletti in ogni stato membro è fissato come segue: Belgio 24 Danimarca 16 Germania (R. f.) 81 Grecia 24 Spagna 60 Francia 81 Irlanda 15 Italia 81 Lussemburgo 6 Paesi Bassi 25 Portogallo 24 Regno Unito 81"
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